La gestione delle assenze retribuite per l’assistenza ai congiunti non autosufficienti si arricchisce di importanti indicazioni interpretative. Con la circolare n. 100 del 18 settembre 2026, l’INPS ha fornito chiarimenti essenziali sull’utilizzo dei Permessi Legge 104 nei casi in cui l’agevolazione sia autorizzata a favore di più lavoratori dipendenti per accudire la medesima persona con disabilità grave.
L’intervento dell’Istituto si colloca nel solco tracciato dal Decreto Legislativo n. 105/2022, il provvedimento normativo che a decorrere dal 13 agosto 2022 ha mandato definitivamente in pensione la storica figura del cosiddetto “referente unico” dell’assistenza. Con l’eliminazione di tale vincolo, la facoltà di richiedere le tutele previste dall’articolo 33, comma 3, della Legge n. 104/1992 può essere estesa a una pluralità di familiari aventi diritto.

Il Superamento del Referente Unico e i Permessi Legge 104 Condivisi
Nel rinnovato quadro normativo, i Permessi Legge 104 possono essere riconosciuti a più dipendenti per il sostegno allo stesso congiunto, a condizione imprescindibile che la fruizione avvenga in modalità alternata. Il punto cardine ribadito dall’INPS riguarda il plafond mensile: il limite invalicabile di tre giorni di riposo retribuito al mese è strettamente correlato alla persona assistita e non si moltiplica in capo a ciascun lavoratore richiedente.
Questo tetto massimo resta unitario anche qualora i permessi vengano frazionati a ore secondo i criteri generali di calcolo. La circolare n. 100 analizza nel dettaglio le criticità operative derivanti da una gestione non coordinata dei riposi, focalizzandosi in particolare su due specifiche violazioni che danno origine a prestazioni indebite: il superamento della soglia dei tre giorni e la fruizione concomitante tra più titolari.
Attenzione al coordinamento preventivo: L’autorizzazione concessa dall’INPS a più persone non assegna tre giorni autonomi a ciascuno di essi. I familiari devono pianificare i turni di assistenza con anticipo, verificando costantemente le giornate e le ore già fruite dagli altri soggetti autorizzati nel mese solare.
Superamento del Limite Mensile e Criteri di Imputazione
La prima ipotesi di irregolarità si concretizza quando i lavoratori autorizzati utilizzano complessivamente più di tre giornate nel corso dello stesso mese per la stessa persona. In questa circostanza si genera un indebito previdenziale che non grava indistintamente su tutti i beneficiari, ma viene addebitato in modo puntuale.
L’indebito viene infatti imputato in via esclusiva al lavoratore che si è assentato dal servizio nel momento in cui il limite dei tre giorni mensili risultava già integralmente consumato. Di conseguenza, tutti i permessi o le quote orarie collocati oltre il terzo giorno sono considerati illegittimi e posti a carico del dipendente che ne ha usufruito.
Per comprendere il meccanismo pratico, l’INPS illustra l’ipotesi di due lavoratori, Mario e Luigi, entrambi autorizzati ad assistere lo stesso congiunto. Se Mario fruisce di due giornate di permesso e Luigi della terza, l’eventuale quarta giornata richiesta da Luigi all’interno del medesimo mese costituirà indebito e la responsabilità economica ricadrà unicamente su Luigi.
Le Sanzioni per Fruizione Simultanea dei Permessi Legge 104
Il secondo scenario riguarda la sovrapposizione temporale, ovvero la fruizione dei permessi nelle stesse giornate o nelle medesime ore da parte di più dipendenti autorizzati. L’INPS sottolinea con chiarezza che la legge non contempla alcuna precedenza cronologica o gerarchica tra i titolari del diritto.
Non esistendo una priorità stabilita dalla legge, in caso di sovrapposizione l’indebito non può essere riversato su un singolo lavoratore. La somma indebita viene ripartita equamente tra tutti i soggetti coinvolti. Se ad esempio due dipendenti si assentano nel medesimo giorno, ciascuno risponderà dell’indebito nella misura del 50%, parametrizzando la trattenuta al proprio orario contrattuale di lavoro.
La circolare fissa con rigore i parametri di attribuzione e divisione dell’indebito, ma non definisce nel dettaglio le procedure materiali con cui le somme verranno concretamente recuperate dall’Istituto, rimandando tali passaggi operativi a successive istruzioni amministrative.
Doppia Fruizione tra Lavoratore con Disabilità e Caregiver Familiare
Nell’ambito applicativo dei Permessi Legge 104, una disciplina particolare regola la coesistenza tra i riposi fruiti dal lavoratore con disabilità grave per sé stesso e quelli richiesti dal familiare che lo assiste. Come confermato dalla circolare INPS n. 39/2023 sulla base del messaggio n. 24705/2011, la contemporanea fruizione è ammessa e non impone la necessaria coincidenza nelle medesime giornate.
Per il familiare convivente l’accesso al beneficio resta comunque subordinato alla reale e comprovata esigenza assistenziale del congiunto, anche quando quest’ultimo gode dei permessi per le proprie necessità personali.
Regola speciale per i permessi orari: Qualora il lavoratore con grave disabilità scelga di fruire delle agevolazioni in modalità oraria, al caregiver spettano al massimo 6 mezze giornate mensili anziché 3 giorni interi. Tale diritto si conserva unicamente a patto che l’orario di lavoro del familiare comprenda le ore in cui il disabile fruisce dei propri permessi.
Tabella di Sintesi: Regole INPS e Assegnazione dell’Indebito
La seguente tabella schematizza le indicazioni fornite dall’Istituto in merito alle violazioni e all’attribuzione delle somme non spettanti:
| Situazione Contestata | Regola Applicata dall’INPS | Criterio di Imputazione dell’Indebito |
| Superamento tetto di 3 giorni | Il limite mensile è unico per la persona assistita, sia per giorni che a ore. | Imputato interamente al lavoratore che fruisce del permesso oltre la soglia. |
| Fruizione contestuale | Obbligo di alternanza senza alcuna priorità temporale tra gli aventi diritto. | Suddiviso tra tutti i lavoratori coinvolti in parti uguali (es. 50% tra due soggetti). |
| Permessi fruiti a ore | Il limite complessivo mensile resta fermo e vincolante anche frazionato. | Segue la specifica tipologia di violazione (superamento o sovrapposizione). |
| Recupero materiale | I criteri di attribuzione e riparto sono definiti dalla circolare n. 100/2026. | Modalità operative di recupero rinviate a successivi chiarimenti INPS. |
Per verificare la regolarità della propria posizione ed evitare rischi di contestazione, i dipendenti interessati possono consultare il proprio cassetto previdenziale tramite i servizi telematici dell’Istituto o rivolgersi agli operatori di patronato per un’analisi dettagliata della documentazione autorizzativa.
Fonti
Circolare INPS n.100 del 18-09-2026
Circolare numero 39 del 04-04-2023
Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105
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